Pare incredibile che in questi tempi, nell’era della globalizzazione e del progresso scientifico in ogni branca dello scibile umano, l’unico argomento che sembra procedere col passo del gambero sia quello della libertà dell’individuo. La società civile dovrebbe essere la realizzazione di un’aggregazione di cittadini (dicesi: Stato), tesa al raggiungimento dell’ottimizzazione delle risorse e alla protezione delle libertà individuali.
Parliamo della creazione di un insieme di semplici regole che evitino l’anarchia o il predominio senza controllo del “più forte” e che tutelino le libertà di pensiero, di espressione e di auto-realizzazione.
Purtroppo, come è tristemente sotto gli occhi di tutti, questo semplice ed etico concetto non ha mai trovato una sua realizzazione concreta, non dico in una società utopica, ma quantomeno in una pragmatica.
Qui si potrebbero scrivere migliaia di pagine su tutte le sfaccettature di questo incredibile fallimento dell’umanità, ma oggi mi vorrei soffermare solo per un attimo su quello che ritengo un diritto inalienabile dell’essere umano e che non solo dovrebbe essere esclusivamente un fatto personale, ma soprattutto non dovrebbe subire nessuna sorta di limitazione da parte dello stato: la libertà di pensiero e di espressione.
Nel momento in cui la mia maniera di essere, o di pensare non crea nessun danno reale al vivere quotidiano degli altri, il fatto che possa “urtare” o dissociarsi totalmente dal “pensiero comune” non dovrebbe in nessuna maniera portare ad una limitazione delle mie libertà!
Invece… Stato e società civile “bene”, consessi religiosi e maggioranze di pressione, oggi più che mai ritengono di avere diritto a regolamentare, limitare, o addirittura proibire cose che dovrebbero appartenere unicamente della sfera decisionale personale: parlo di eutanasia, aborto, divorzio e di mille altri argomenti in cui le decisioni in merito del singolo non inciderebbero in nessuna maniera sul patto sociale e sulla quotidianità delle altre persone, essendo solo una circostanza personale.
Tuttavia, lo Stato e la società si arrogano il diritto di proibire o regolamentare questo aspetto della nostra libertà individuale.
Non dobbiamo pensarla tutti alla stessa maniera, possiamo approvare o criticare, ma dovrebbe rimanere nell’ambito delle quattro chiacchiere e non diventare “una caccia alle streghe” da parte di una maggioranza che la pensa diversamente!
Sono decisioni che rientrano nella sfera etica dei singoli e che non toccano minimamente i cardini della società, ma allora perché lo Stato si intromette? Qui mi fermo perché, in quanto reo-confesso di mentalità un po’ anarchica, potrei spingermi fin troppo oltre in queste considerazioni mentre invece quello su cui vorrei focalizzare la mia attenzione in questo articolo è la libertà che in assoluto ritengo la più importante e che non dovrebbe subire nessuna discriminazione o limitazione: la libertà di amare e di rispettarsi.
Pensate…. Siamo liberi di entrare in guerra se attaccati (alle volte anche senza questa giustificazione), di uccidere per legittima difesa o di condannare a morte (in molte nazioni) se la persona abbia compiuto azioni degne dell’esclusione dalle regole sociali. Quindi siamo liberi di odiare e di uccidere MA… non siamo liberi di amare chi vogliamo, di passare la vita con chi vogliamo, di crescere un figlio con la persona che amiamo e di essere tutelati dalla società che contribuiamo a sostenere col nostro lavoro e con i nostri sforzi economici. Sto parlando delle coppie Gay e ne parlo semplicemente come principio di uguaglianza laddove non dovrebbero esserci regole apposite per loro, ma semplicemente applicazione a tutti i livelli di quelle già esistenti che sono approvate (o tollerate) dalla società comune.
Su questo argomento la Spagna (e le sue Autonomie) è sempre stata un passo più avanti di tante altre nazioni e con due apposite leggi del 2003 e del 2005 (perfezionate ultimamente nel 2015) ha equiparato in tutto per tutto i diritti e doveri di qualunque genere di coppia mettendo l’accento solo sulla protezione delle parti e sul controllo dell’esistenza reale di una situazione affettiva al fine di evitare i “matrimoni di comodo”.
Questa situazione, che è un esempio della civiltà e dell’intelligenza di un paese come la Spagna, è molto conosciuta nelle altre nazioni più repressive nei confronti delle libertà individuali e spesso mi arrivano domande di persone che vorrebbero chiarimenti sulla situazione reale delle “coppie di fatto” e dei “matrimoni gay” e quindi oggi cercheremo di dipanare questo argomento nella maniera più esaustiva possibile, definendone i termini, le differenze e approfondendo le particolarità.
Prima di immergermi nell’argomento vero e proprio, sottolineo come sempre che, benché questi tipi di articoli “tecnici” vengano scritti con l’aiuto di professionisti di giurisprudenza e attingendo ad articoli scritti da professionisti del settore, devono essere intesi esclusivamente come “informativi e panoramici”, che potranno servirvi per muovere i primi passi qualora decideste di approfittare della civiltà Spagnola o come metro di comparazione per valutare il lavoro di un professionista del settore a cui comunque dovrete sempre rivolgervi, dato che le varie autonomie hanno introdotto varianti specifiche alle leggi statali e modifiche che solo un professionista può conoscere e su cui può essere costantemente aggiornato.
Parleremo di Tenerife, ma ricordatevi sempre che la legislazione è valida per tutte le Canarie… veniamo quindi alla definizione, secondo le leggi Spagnole, di coppia di fatto e matrimonio.
Coppie di fatto – La libertà di essere una famiglia anche senza sposarsi
Nonostante anche la legislazione Spagnola sia lacunosa su questo argomento, le Sue comunità autonome hanno legiferato in merito precisando con attenzione i requisiti e le conseguenze di questo tipo di convivenza. Siccome a tutti gli effetti ci interessa di come le Canarie si siano rapportate a questo argomento, approfondiremo essenzialmente questo peculiare aspetto.
A Tenerife la normativa è stata sviluppata partendo dall’articolo 149.1.8 della Costituzione Spagnola che regolamenta il diritto e i doveri nel formare una famiglia a prescindere dall’istituto del matrimonio e dal sesso delle persone interessate.
Gli effetti di tale unione non sono paragonabili a quelli del matrimonio sotto molti aspetti che andremo ad analizzare in seguito. A Tenerife si definisce come “coppia di fatto” un’unione stabile, libera e pubblica tra due persone, non unite in matrimonio indipendentemente dal loro sesso, che sussista in maniera provata da almeno un anno.
E’ la legge 5/2003 del 6 di Marzo che permette ai residenti legalmente nel municipio di Tenerife la possibilità di segnarsi come coppia di fatto nel registro della Comunità autonoma gestito dalla Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación ciudadana y Juventud. Il requisito fondamentale che viene richiesto ai richiedenti è l’esistenza di un reale rapporto affettivo e l’intenzione di dare vita a una famiglia.
I requisiti personali richiesti inderogabilmente sono:
- Essere maggiorenni
- Essere in possesso delle facoltà mentali
- Non avere legami matrimoniali in essere
- Non avere altri legami come coppia di fatto con altre persone
- Non avere rapporti di parentela (neanche collaterali) o consanguineità tra di loro
E’ imprescindibile che entrambi i richiedenti risultino residenti (empadronados) in un municipio di Tenerife oppure che, qualora siano residenti in municipi differenti o in abitazioni differenti, possano comprovare una convivenza di almeno un anno. L’effettività della convivenza può essere comprovata con una certificazione municipale in cui si attesta la lunghezza del periodo di convivenza, oppure con il certificato di residenza, o con qualunque altro mezzo probatorio riconosciuto legalmente.
Una volta espletata questa parte “dimostrativa” e se si è in possesso dei requisiti sopra elencati, bisogna formare la “pareja de hecho” mediate la registrazione nel Registro de Parejas de Hecho de Canarias o con una scrittura notarile. Per ottenere questo, la coppia dovrà redigere un “pacto regulador” dove verranno enunciati i diritti e doveri della coppia. I contenuti di questo patto sono affidati solo ed esclusivamente alle volontà dei due richiedenti che potranno regolare liberamente la loro convivenza accordandosi liberamente nel rispetto di queste condizioni:
- Che non violino le leggi esistenti
- Che non siano dannose per l’uguaglianza dei richiedenti
- Che non ne danneggino la sfera intima o l’immagine
Poiché nel caso in cui questi patti rimangano sotto forma di accordo privato non avranno valore in seguito di fronte a terzi, è sempre consigliabile essere assistiti da un professionista sia nella loro redazione che nella registrazione nel Registro de Parejas o almeno come scrittura notarile.
Nel caso non venga redatto questo documento (ricordiamo che è consigliabile farlo, ma non obbligatorio), la giurisprudenza identifica i doveri della coppia come un impegno alla reciproca tutela e al mantenimento della famiglia in maniera congrua ai guadagni e alle capacità di ciascuno dei due interessati.
Matrimonio – La libertà di sposarsi anche se dello stesso sesso
E’ bene sapere che, il 30 Giugno 2005, sotto il governo di Aznar, la Spagna ha modificato l’articolo 34 del Codice Civile rendendo possibile e legale il matrimonio a prescindere dal sesso dei coniugi. Ad oggi, infatti, l’articolo recita:
El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo
(L’uomo e la donna hanno il diritto di contrarre matrimonio conformemente alle disposizione di questo codice. Il matrimonio avrà gli stessi requisiti ed effetti nel caso in cui i contraenti siano dello stesso sesso o di diverso sesso).
Cosa altrettanto importante, la Spagna ha deciso di offrire questa possibilità non solo ai suoi cittadini, ma a chiunque volesse sposarsi e non possa farlo nel proprio Paese. La sola limitazione che è stata lasciata è che almeno uno dei due richiedenti abbia richiesto ed ottenuto la residenza in Spagna (limitazione esistente, peraltro, anche per le coppie etero).
Dobbiamo purtroppo però sottolineare come l’oscurantismo medioevale della legislazione Italiana, non riconosca i matrimoni non etero contratti all’estero…
Venendo a Tenerife, oltre al matrimonio civile, si potrà usufruire anche della possibilità del matrimonio in chiesa che, come in Italia, prevede automaticamente la registrazione civile dell’unione.
Fin qui le buone notizie, ma da adesso preparatevi ad affrontare le burocrazie Italiane e Spagnole che, checchè se ne dica, sembra che in Europa si contendano praticamente alla pari il titolo di “trebbia-maroni” (mi si perdoni il folklore, ma quando ci stà… ci stà! 😉 )
I matrimoni con rito civile vengono celebrati presso il Registro Civil del municipio in cui ha la residenza almeno uno dei futuri coniugi. Che sposarsi, burocraticamente parlando, non sia una passeggiata di salute, lo sanno tutti quelli che ci sono già passati, ma il fatto che uno dei due richiedenti debba anche avere la residenza Spagnola… renderà ancora più “interessante” la procedura. Si avrà a che fare con varie realtà tra cui l’eventuale comune Italiano dove risiede l’altro dei due coniugi, il consolato Italiano (in alcuni casi), fino ad arrivare all’Ayuntamento di dove avete la residenza. Affidatevi assolutamente da un professionista preparato per non tramutare i fiori d’arancio in spine di cactus e per finire… non scordatevi i due testimoni!!!
Nel caso di uno dei coniugi che mantenga la residenza italiana ricordate che:
- In Italia il matrimonio all’estero non è riconosciuto e quindi, benché qui godrete di tutte le tutele legate all’istituzione, curiosamente in Italia continuerete ad essere considerati “single”
- Non potrete sposarvi se entrambi avrete mantenuto la residenza in Italia
- Un Italiano può sposarsi con un cittadino spagnolo senza aver l’obbligo di avere la residenza in questo Stato. Dopo un anno di matrimonio e di residenza in Spagna, si può fare richiesta per ottenere la cittadinanza
- Se siete entrambi Italiani e residenti in Spagna potrete sposarvi, ma per ottenere la cittadinanza dovrete seguire il normale iter
Ricordiamo, per coloro a cui fosse sfuggito l’argomento pluri-trattato in molti articoli, che per essere considerati residenti a Tenerife bisogna avere:
- NIE (Numero de Identitad de Extranjero). E’ un numero personale, unico ed esclusivo di identificazione che viene assegnato agli stranieri che per interessi economici, professionali o sociali hanno relazioni con la Spagna
- EMPADRONAMIENTO. Il Padrón municipal è l’anagrafe municipale, cioè il registro amministrativo dove figurano tutti gli abitanti di un municipio. Secondo la legge ogni persona che vive in Spagna è obbligata a empadronarse.nel municipio dove risiede. L’empadronamiento è il documento che accredita il tempo di permanenza in territorio spagnolo indipendentemente dalla nazionalità e documenta la residenza. L’iscrizione al Padrón ti accredita come residente nel municipio in cui sei registrato
- Iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). E’ un registro tenuto dal consolato italiano in Spagna. Ciò significa non comparire più nell’anagrafe di nessun comune italiano
Una volta che sarete uniti in matrimonio, potrete usufruire dei seguenti diritti:
- Pensione di vedovanza
- Adozione congiunta
- Eredità e usufrutto
- Dichiarazione redditi congiunta (spesso più vantaggiosa)
- Diritti del lavoratore (licenze matrimoniale, sussidi, etc…)
- Acquisizione della cittadinanza spagnola (se Italiani)
- Indennizzazione del coniuge per morte in incidente stradale
- Pensione per i figli
- Alimenti in caso di divorzio
Non dimenticate però anche i vostri doveri: rispetto e aiuto reciproco, agire nell’interesse della famiglia, mutuo soccorso, convivenza, fedeltà. Come in Italia, in mancanza di un atto notarile che sancisca la separazione dei beni, il regime economico matrimoniale generalmente applicato sarà di comunità dei beni.
Se poi proprio alla fine vi ritrovaste a considerare di non avere fatto la scelta migliore, potrete sempre ricorrere al divorzio. Questa opzione è stata recentemente resa ancora più fruibile da una riforma che ha abbreviato notevolmente i tempi di attesa: da due anni a solo tre mesi!
Coppia di fatto vs Matrimonio
Sottolineando ancora una volta che la legislazione riguardante le coppie di fatto varia da comunità a comunità, che le leggi sono state emendate varie volte e che sconsigliamo di operare da soli senza l’ausilio di un professionista preparato sull’argomento e soprattutto aggiornato, vi forniamo un succinto elenco delle caratteristiche in comune e delle differenze tra la coppia di fatto e il matrimonio.
CARATTERISTICHE COMUNI
- Pensione di vedovanza. Viene riconosciuta ad entrambe le forme di unione con piccole differenze per i requisiti di ottenimento. Nella coppia di fatto è necessario dimostrare inequivocabilmente un periodo di convivenza di almeno 5 anni e che gli introiti del sopravvivente non superino i limiti stabiliti dalla Seguridad Social
- Morte senza testamento. Ogni comunità ha un regolamento a sé stante per questo argomento ma normalmente i diritti successori delle coppie di fatto sono equiparati a quelli del matrimonio
- Figli in comune. Per quello che riguarda i diritti e gli obblighi dei genitori, non ci sono differenze tra i due tipi di unione e i diritti dei figli vengono tutelati in qualunque ambito. Si intende con questo anche i diritti, in caso di separazione, alle visite, agli alimenti, all’affidamento e ai diritti ereditari
- Adozione congiunta. Con la recente legge 26/2015 del 28 di Luglio, la libertà di di adottare è stata allargata a qualunque tipo di coppia costituita, indipendentemente anche dal sesso dei coniugi
DIFFERENZE
- Fiscali. I membri di una coppia di fatto non possono fare la dichiarazione dei redditi congiunta ai fini dell’IRPF
- Permesso lavorativo per unione. Lo Statuto dei lavoratori non contempla la possibilità di ottenere permessi lavorativi per potersi unire come coppia di fatto. Tuttavia lo prevedono alcuni Contratti Collettivi e quindi, a seconda del contratto a cui si faccia riferimento, è necessario informarsi
- Separazione e alimenti per in membro sfavorito. Questo caso, contrariamente al matrimonio, non è espressamente regolato dalle normative Canarie. Nel caso questa evenienza non sia stata prevista nei patti regolatori sottoscritti al momento di formare la copia di fatto bisognerà aderire alle vie legali e sarà il giudice a detereminare se esistano o meno i presupposti per avere diritto alla pensione
- Regime economico. A differenza del matrimonio, la coppia di fatto dovrà registrare un contratto in cui si specifichi la scelta del regime di Comunione o Separazione dei beni
Qualora desideraste approfondire ulteriormente l’argomento, capire meglio diritti, doveri e libertà consentite, vi segnalo qui sotto i testi delle leggi che regolamentano l’istituzione delle coppie di fatto e del matrimonio:
Coppie di fatto
Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l5-2003.html
Matrimonio
Art. 49 a 72 del Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil por el matrimonio
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t4.html
Hasta pronto!